Mons. Markus Büchel dà le dimissioni al Papa

Quando un vescovo compie 75 anni “è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze” (art. 401 par. CIC[1]).

Questa situazione si presenta attualmente per mons. Markus Büchel, vicepresidente della Conferenza dei vescovi svizzeri nonché vescovo di San Gallo, che ha appunto appena compiuto 75 anni.

Nel 2018 Papa Francesco ha scritto una Lettera apostolica in forma di “motu proprio” dal nome “Imparare a congedarsi” con cui si regola la rinuncia, a motivo dell’età, dei titolari di alcuni uffici. L’articolo 4 di questa lettera sottolinea che “per essere efficace, la rinuncia … dev’essere accettata dal Sommo Pontefice” e fino all’accettazione della rinuncia il vescovo resta in carica (art. 5).

Quando il Pontefice accetta le dimissioni del vescovo, la sede diviene vacante e fino alla costituzione dell’Amministratore diocesano, il governo della diocesi passa al vescovo ausiliare o, in caso di mancanza, al collegio dei consultori, a meno che la Santa Sede non abbia provveduto diversamente (art. 419 CIC). Il vescovo diocesano può quindi essere nominato Amministratore della propria diocesi, fino a quando non sia nominato un nuovo vescovo. I compiti dell’Amministratore diocesano però cambiano leggermente rispetto a quelli del Vescovo (art. 427 par. 1 CIC).  

Dopo la nomina di un nuovo vescovo diocesano, il vescovo uscente riceve il titolo di emerito della sua diocesi (art. 402 par.1 CIC). Infatti la consacrazione è perpetua e rimane anche dopo il pensionamento. Un vescovo resta vescovo a vita.

Papa Francesco ha già risposto il 13 agosto attraverso il nunzio apostolico, l’arcivescovo Martin Krebs. Papa Francesco lascia mons. Markus Büchel in carica e il Capitolo della cattedrale è stato incaricato di iniziare i preparativi per l’elezione del vescovo.

Mons. Markus Büchel resta fedele alla sua vocazione al servizio della Chiesa, in quanto “la conclusione di un ufficio ecclesiale deve essere considerata parte integrante del servizio stesso, in quanto richiede una nuova forma di disponibilità”[2].


[1] Codice di diritto canonico

[2] “Imparare a congedarsi”