Il Tribunale interdiocesano svizzero è il tribunale d’appello competente in materia di cause matrimoniali soppesate nei vari tribunali diocesani di prima istanza. Il suo raggio di competenza si estende alle sei diocesi svizzere.
Comprendere una procedura di nullità del matrimonio cattolico
PremessaIl matrimonio è una realtà umana elevata da Cristo alla dignità di sacramento. Questo sacramento crea tra gli sposi un legame perpetuo ed esclusivo.
Ciononostante, al di là delle apparenze, alcuni matrimoni presentano un vizio di consenso o un vizio di forma, che rende il matrimonio invalido sin dalla sua celebrazione.
Questa realtà, spesso ignorata dai fedeli, apre tuttavia la strada a una procedura propria della Chiesa cattolica, ovvero il riconoscimento della nullità del matrimonio.
A partire dalla riforma Mitis Iudex Dominus Iesus, promulgata da Papa Francesco nel 2015, questo processo che cerca di conciliare giustizia, misericordia ed efficacia è diventato più accessibile, in particolare con l’introduzione del processo breve, riservato ai casi in cui la nullità del matrimonio è chiaramente verificabile.
Queste procedure matrimoniali, poco richieste, a volte per ignoranza o per timore della loro complessità giuridica, portano molto spesso pace e conforto nonostante gli sforzi che richiedono.
Se desiderate contrarre un nuovo matrimonio o fare chiarezza su un matrimonio doloroso, se cercate un semplice consiglio o se esitate a intraprendere un simile percorso, sappiate che i tribunali diocesani sono al vostro fianco, senza giudicare, per ascoltarvi e accompagnarvi.
Su questa pagina trova un primo chiarimento e le informazioni sulle specificità della procedura, al fine di aiutarla a considerare con serenità questo processo.
Il matrimonio è una realtà umana elevata da Cristo alla dignità di sacramento. Questa unione tra l’uomo e la donna si realizza attraverso lo scambio del loro consenso. La donna si dona come sposa all’uomo e l’uomo si dona alla donna come sposo per formare una comunità di vita e di amore. Nella Chiesa, i ministri del sacramento sono gli sposi stessi, can. 1057; la benedizione del sacerdote non costituisce il matrimonio. Attraverso il matrimonio, gli sposi riconoscono la presenza di Dio nel cuore della loro vita, che dona loro forza e coraggio nella felicità e nelle prove, li apre alla gioia di accogliere i figli e li chiama alla responsabilità di educarli. Così il sacramento del matrimonio crea tra gli sposi un legame perpetuo ed esclusivo.
L’indissolubilità è di fatto una proprietà intrinseca del matrimonio: l’uomo non separi ciò che Dio ha unito (Mt 19,6; Mc 10,9). La Chiesa cattolica non ha il potere di sciogliere un matrimonio sacramentale. Se la Chiesa prende atto del divorzio civile, ciò non comporta una rottura del matrimonio religioso, poiché il divorzio religioso non esiste.
Non bisogna mai giudicare dalle apparenze. Sono molte le coppie che non rendono note le loro difficoltà, così i drammi rimangono nascosti anche agli occhi delle persone vicine. Durante un processo matrimoniale, il Vicario giudiziale verifica se la nullità di un matrimonio possa essere chiaramente stabilita e provata. Solo una conoscenza approfondita della vita coniugale permette di esprimere un parere con prudenza. Il riconoscimento della nullità potrà essere pronunciato solo se i giudici ne hanno la certezza morale.
Chi sono le persone che chiedono la nullità del matrimonio?
Possono essere coinvolti tutti gli ambienti sociali, dal cattolico non praticante al cattolico molto devoto. Spesso la motivazione è quella di poter contrarre un nuovo matrimonio o di fare piena luce su un matrimonio doloroso con il sostegno della Chiesa. La Chiesa riconosce inoltre il matrimonio come un diritto fondamentale dell’uomo e della donna e non ha mai pensato che fosse riservato a un’élite.
È possibile richiedere la nullità anche se si hanno figli?
Anche se i coniugi hanno avuto figli durante il matrimonio, è possibile chiedere il riconoscimento della nullità. In ogni sentenza, i figli beneficiano della validità del matrimonio dei genitori al momento del loro concepimento e sono considerati legittimi, can. 1137.
Esistono termini di prescrizione per agire?
Non vi è alcun termine di prescrizione. Le autorità ecclesiastiche possono essere chiamate a pronunciare la nullità di un matrimonio dieci, venti o addirittura quarant’anni dopo la sua celebrazione.
Lo scopo di una dichiarazione di nullità
L’istruttoria verte esclusivamente sulla validità o la nullità al momento del consenso.
Lo scopo non è ovviamente quello di cercare un colpevole o una colpevole nel fallimento del matrimonio, ma di fare chiarezza sul sacramento del matrimonio.
Specificità della procedura
Una causa di dichiarazione di nullità del matrimonio è, in linea di principio, accettata solo dopo il divorzio civile.
La partecipazione di entrambe le parti è vivamente auspicata; se la controparte rifiuta di collaborare, sarà dichiarata assente dal processo, ma il procedimento sarà portato a termine.
Le deposizioni delle parti e dei testimoni saranno rese sotto giuramento, generalmente presso il Tribunale, e potranno essere registrate. Le parti saranno ascoltate separatamente; durante il procedimento non è previsto alcun confronto tra gli ex coniugi. Tutto si svolgerà con la massima riservatezza, nell’intento di fare luce nel miglior modo possibile e in un clima di serenità su quanto è stato vissuto.
Elementi di prova
Il Tribunale ha il compito di raccogliere una base di prove o elementi utili che possono essere contenuti nei seguenti documenti:
Un percorso spesso doloroso
Bisogna essere consapevoli che l’esame della validità di un matrimonio rimane una prova e non cancella in alcun modo un periodo della vita. Può essere frainteso e vissuto dolorosamente dall’altro coniuge, dai figli o dai parenti. Se è liberatorio per la persona che presenta la domanda, non lo è necessariamente per il coniuge. Ma bisogna ammettere che in alcuni casi è liberatorio per tutti e porta pace e conforto, mettendo in luce le prove vissute.
La durata di un procedimento
Secondo il diritto della Chiesa, «giudici e tribunali provvedono, salva la giustizia, affinché tutte le cause si concludano al più presto». In genere si conta poco più di un anno in prima istanza e in media un anno in seconda istanza, in caso di ricorso.
Come avviare un procedimento matrimoniale?
È sufficiente rivolgersi al proprio parroco o alla curia vescovile, che provvederà a inoltrare la richiesta al Tribunale diocesano. Il Vicario giudiziale, che è sempre un sacerdote (can. 1420 § 4), accoglie, a nome del vescovo, la richiesta e ne valuta le reali possibilità di esito positivo. Un membro del tribunale potrà anche fornire, durante un primo colloquio, le informazioni utili per facilitare la presentazione del libello.
Le spese procedurali e di perizia
Le spese procedurali variano a seconda delle diocesi. Ammontano in media a CHF 400.00, tuttavia le parti possono richiedere, in casi specifici, l’esenzione.
Le perizie, ovvero il parere di un medico o di uno psichiatra che potrebbero essere richieste dal tribunale durante l’istruttoria, saranno a carico delle parti.
I vizi del consenso (canoni 1095-1103) rrappresentano quasi la maggioranza dei motivi invocati al mondo.
I vizi del consenso sono suddivisi in cinque gruppi:
1. Le incapacità, can. 1095.
2. L’ignoranza della natura del matrimonio (comunità permanente tra i coniugi), can. 1096 § 1.
3. L’errore, il dolo, la simulazione e le esclusioni (errore sulla persona, inganno o frode, rifiuto del sacramento nella sua unità, indissolubilità, esclusione della procreazione), can. 1097 § 2.
4. Il matrimonio condizionale; il matrimonio deve essere fondato su un consenso libero e senza riserve, can. 1102.
5. E infine il timore (matrimonio contratto sotto l’effetto della violenza), can. 1103.
Le incapacità Can. 1095
Anomalia della personalità esistente al momento del matrimonio e incompatibile con la vita coniugale. Anomalie di ordine psicologico o sessuale, violenze fisiche o psichiche, incesto, tossicodipendenza, alcolismo ecc.
Che cos’è esattamente il discernimento?
È la maturità di giudizio, quindi non è una questione di quoziente intellettivo né di livello culturale, ma di maturità personale o affettiva.
1. Il dolo, l’inganno Can. 1098
La persona che contrae matrimonio, ingannata da un dolo commesso al fine di ottenere il consenso e riguardante una qualità dell’altra parte che, per sua stessa natura, può turbare gravemente la convivenza coniugale, contrae un matrimonio invalido.
Dissimulazione dolosa ipotizzabile:
Occorre tuttavia distinguere tra dolo e mancanza di lucidità. Infatti, spesso i coniugi ritengono di essere stati ingannati riguardo alla personalità del proprio partner, mentre in realtà hanno semplicemente mancato di lucidità, accecati com’erano dal loro amore.
2. La simulazione e le esclusioni Can. 1101 § 1-2
Si presume che il consenso interiore sia conforme alle parole o ai segni utilizzati nella celebrazione del matrimonio. Tuttavia, se una delle parti, o entrambe, con un atto positivo della volontà, escludono il matrimonio stesso, o uno dei suoi elementi essenziali o una delle sue proprietà essenziali, contraggono il matrimonio in modo invalido:
Rifiutare fermamente il matrimonio per tutta la vita ed evocare l’applicazione di questa teoria al momento del proprio matrimonio è fonte di nullità.
Il consenso deve quindi essere sincero e integro. Se manca uno degli elementi essenziali o se l’intenzione è simulata, il matrimonio non è valido.
Le autorità diocesane svizzere:
1700 Friborgo, rue de Lausanne 86, tel 026 347 48 53
4501 Soletta, Baselstrasse 58, tel 032 625 58 26
1950 Sion, rue de la Tour 12, tel 027 329 18 18
8001 Zurigo, Hirschengraben 66, tel 044 266 12 52
9001 San Gallo, Klosterhof 6b, tel 071 227 34 75
6901 Lugano, Borghetto 6, tel. 091 913 89 89
Quali sono le competenze e i livelli di giurisdizione di queste istanze:
1. I tribunali diocesani
Ogni diocesi cattolica possiede un proprio tribunale ecclesiastico diretto da un Officiale o Vicario giudiziale, nominato dal vescovo della diocesi.
I primi gradi di giudizio trattano le richieste di nullità matrimoniale, le controversie tra fedeli, le sanzioni canoniche. Agiscono a livello locale, sotto l’autorità diretta del loro vescovo diocesano.
Le loro decisioni possono essere impugnate in appello dinanzi al Tribunale interdiocesano svizzero (seconda istanza) e, in alcuni casi, dinanzi alla Rota Romana.
2. Il tribunale interdiocesano svizzero
Il Tribunale interdiocesano svizzero è un’istanza nazionale che tratta i ricorsi presentati dalle parti contro le decisioni delle istanze diocesane che si sono pronunciate a favore o contro il riconoscimento della nullità matrimoniale. Il suo vantaggio è quello di presentare una procedura unificata a livello nazionale.
Come per i tribunali diocesani, le sue decisioni possono essere impugnate in appello dinanzi alla Rota Romana.
3. Rota romana
La Rota Romana è il tribunale supremo della Chiesa cattolica, con sede a Roma, che agisce come massima istanza giudiziaria canonica. È composta da giudici nominati dal Papa che esaminano in appello le cause già trattate dai tribunali diocesani e interdiocesani. La sua competenza è universale e le sue decisioni sono definitive, salvo ricorso eccezionale al Papa.
Inoltre, grazie alla sua neutralità diplomatica, può trattare, in un contesto riservato e nel rispetto della privacy, le cause canoniche più complesse e delicate delle élite aristocratiche.
Il diritto canonico citato nei procedimenti
Il diritto canonico è il sistema giuridico della Chiesa cattolica che disciplina la sua organizzazione, le sue regole e la vita dei suoi fedeli. I suoi fedeli sono sia i laici che il Papa, i vescovi e i sacerdoti, le donne e gli uomini, i bambini e gli adulti. Il suo scopo è «la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema», can. 1752.
Differenza rispetto al diritto civile
Il diritto canonico si applica ai cattolici e alla Chiesa, mentre il diritto civile riguarda la società in generale.
Perché i divorziati risposati non possono ricevere la comunione e confessarsi?
Le persone divorziate e non risposate sono libere di ricevere i sacramenti. Tuttavia, le persone che si sono sposate in Chiesa, hanno poi divorziato e si sono risposate civilmente non possono ricevere la comunione né il sacramento della riconciliazione. Non possono ricevere l’Eucaristia, poiché esiste un’analogia tra il matrimonio e l’Eucaristia. Infatti, i fedeli divorziati risposati si trovano in una situazione che nega una qualità essenziale del matrimonio, ovvero la sua indissolubilità. Sebbene i divorziati risposati non possano ricevere la comunione, non sono scomunicati, né quindi esclusi dalla Chiesa. Sono e rimangono, per il battesimo e la loro fede cristiana, membri della Chiesa e possono partecipare, in molteplici forme, alla vita della Chiesa.
La riforma della procedura Mitis Iudex Dominus
Papa Francesco ha voluto, con questa riforma, entrata in vigore nel 2015, rendere le procedure più accessibili pur mantenendo il necessario rigore giuridico. L’obiettivo è quello di rispondere alle aspettative dei fedeli che desiderano regolarizzare la propria situazione matrimoniale, in particolare per accedere ai sacramenti o fondare un nuovo vincolo. La riforma cerca di conciliare giustizia, misericordia ed efficacia.
La grande novità di questa riforma è stata l’introduzione del processo breve per consentire alla giustizia della Chiesa di essere più rapida.
La particolarità del processo breve
Si applica solo nei casi in cui la nullità del matrimonio è manifestamente evidente, quando le prove sono chiare e non richiedono una lunga istruzione. Le decisioni vengono emesse in tempi molto più brevi. L’autorità competente è, in questi casi, il vescovo diocesano. Queste cause non passano quindi davanti a un tribunale collegiale come in un processo ordinario.
Il discorso del Papa all’inizio dell’anno davanti alla Rota Romana
Rivolgendosi a questo tribunale, il Papa sottolinea l’importanza della giustizia e della misericordia nella Chiesa. All’inizio dell’anno, egli ricorda i principi fondamentali del diritto canonico e fornisce gli orientamenti pastorali per l’anno a venire. Il Papa riafferma così la sua autorità suprema in quanto vescovo di Roma e successore di San Pietro. Questo gesto mira a rafforzare l’unità tra la Santa Sede e le istituzioni giudiziarie della Chiesa.
Lunedì 26 gennaio 2026, inaugurando l’Anno giudiziario del Tribunale, Leone XIV ha tenuto un discorso sulla missione dei tribunali ecclesiastici. Insistendo sul legame indissolubile tra verità e carità, il Santo Padre ha messo in guardia contro le derive di una compassione infondata e di un legalismo senza misericordia.
Alcuni pezzi significativi del discorso di Papa Leone XIV
«In questa occasione intendo proporvi alcune riflessioni sullo stretto nesso che intercorre tra la verità della giustizia e la virtù della carità. Non si tratta di due principi contrapposti, né di valori da bilanciare secondo criteri puramente pragmatici, ma di due dimensioni intrinsecamente unite, che trovano la loro armonia più profonda nel mistero stesso di Dio, che è Amore e Verità.»
«Siete chiamati a custodire la verità con rigore ma senza rigidità e a esercitare la carità senza omissione. In questo equilibrio, che è in realtà una profonda unità, si deve manifestare la vera sapienza giuridica cristiana.»
« Infatti, una malintesa compassione, pur apparentemente mossa da zelo pastorale, rischia di offuscare la necessaria dimensione di accertamento della verità propria dell’ufficio giudiziale. Ciò può accadere, oltre che nell’ambito delle cause di nullità matrimoniale – ove potrebbe indurre a deliberazioni di sapore pastorale prive di un solido fondamento oggettivo, anche in qualunque tipo di procedimento, inficiandone il rigore e l’equità.»
« I processi canonici devono ispirare quella fiducia che proviene dalla serietà professionale, dal lavoro intenso e premuroso, dalla dedizione convinta a ciò che può e deve essere percepito come una vera vocazione professionale. I fedeli e l’intera comunità ecclesiale hanno diritto a un retto e tempestivo esercizio delle funzioni processuali, perché è un cammino che incide sulle coscienze e sulle vite.»
1. 1. Introduzione della causa
La persona che desidera avviare un procedimento deve rivolgersi al tribunale della propria diocesi. Se il Vicario giudiziale ritiene che il procedimento abbia possibilità di successo, le farà compilare il libello.
Che cos’è il libello
Il libello è il testo ufficiale, compilato dalla parte (ricorrente), che avvia il procedimento. Esso indica l’oggetto della domanda, i nomi e gli indirizzi degli sposi, il luogo e la data del matrimonio, nonché i dubbi (motivi di nullità) invocati. Si tratta anche, per la parte ricorrente, di mettere in luce ciò che è stato vissuto all’interno della coppia.
a) La ricerca della verità sarà ovviamente facilitata nei casi in cui la controparte ammetta il motivo o i motivi di nullità invocati. Se le allegazioni della parte ricorrente vengono contestate, l’indagine sarà tanto più necessaria, per avvicinarsi il più possibile alla verità.
b) La parte ricorrente può anche invocare nel libello le proprie turpitudini, la propria immaturità affettiva, le proprie difficoltà, il proprio rifiuto di avere figli, ecc.
c) Documenti da fornire:
2. Svolgimento dell’istruttoria
Dopo l’ammissione della domanda con decreto, il Vicario giudiziale procederà alla citazione della controparte.
L’altro coniuge viene informato tramite lettera raccomandata dell’avvio del procedimento, invitato a esprimere il proprio parere entro 15 giorni sui motivi addotti e a partecipare al procedimento. L’omissione della citazione comporta la nullità del processo. Indipendentemente dal fatto che la parte convenuta abbia risposto o meno alla richiesta del tribunale, l’Officiale (o il Vicario giudiziale) proseguirà il processo e deciderà la scelta della procedura, determinerà il dubbio e designerà il collegio dei giudici.
3. Decreti di scelta del procedimento
a) La scelta del procedimento
Di norma, il Vicario giudiziale sceglie il processo ordinario. In casi molto specifici, può essere preso in considerazione il processo breve.
b) La determinazione del dubbio con i diversi capi di nullità ritenuti
Si tratta della designazione di uno o più capi di nullità su cui verterà l’istruttoria.
c) La designazione del collegio dei giudici
Composizione del tribunale:
Il tribunale è collegiale, è composto da tre giudici, da un difensore del vincolo e assistito da un notaio in un processo ordinario. Il tribunale deve sempre essere presieduto da un chierico, gli altri due possono essere laici, uomini o donne.
Il difensore del vincolo ha il compito di difendere il vincolo matrimoniale. Egli «è tenuto al dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità o lo scioglimento», can. 1432.
Il notaio, che in questo contesto non ha lo stesso significato che nel diritto civile, è un cancelliere che mette per iscritto le dichiarazioni dei coniugi e dei loro testimoni. Ha il compito di gestire e seguire l’iter dei fascicoli fino alla sentenza.
4. L’istruttoria
Il tribunale procederà alla deposizione delle parti e all’audizione dei testimoni.
Solo i testimoni che hanno una conoscenza sufficiente dei coniugi e delle loro difficoltà possono essere invitati a deporre.
Eventualmente, i giudici richiederanno perizie durante l’istruttoria.
5. Chiusura dell’istruttoria
Dopo il decreto di pubblicazione, gli atti saranno messi a disposizione delle parti e del difensore del vincolo, che potranno consultarli e presentare le loro osservazioni.
6. Decisione sulla causa
Dopo il decreto di chiusura, i giudici, tenendo conto delle osservazioni del difensore del vincolo e delle difese delle parti, esamineranno l’insieme degli atti della causa.
E in una seduta del tribunale, se giungono alla certezza morale della nullità del matrimonio e dopo deliberazione, emetteranno una sentenza di nullità.
7. In caso di dubbio, il matrimonio che gode del favore del diritto sarà considerato valido, fino a prova contraria, can. 1060.
8. Appello
La sentenza che si pronuncia dichiarando la nullità o la validità del matrimonio potrà essere oggetto di ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla conoscenza della pubblicazione della sentenza (can. 1630 § 1), presso il Tribunale interdiocesano. Trascorso tale termine, in assenza di contestazione da parte delle parti, la sentenza avrà tutti i suoi effetti giuridici e le parti otterranno, in caso di dichiarazione di nullità, la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio nella Chiesa cattolica, can. 1682 § 1.
9. Vetitum
Anche se viene pronunciata la nullità, il tribunale potrà richiedere, prima di un nuovo matrimonio, se lo ritiene necessario, una perizia psicologica per assicurarsi che le parti siano ormai in grado di assumersi gli obblighi del matrimonio.
Il procedimento in seconda istanza differisce poco da quello di prima istanza, tranne per il fatto che la seconda istanza dispone del fascicolo di prima istanza, con le deposizioni delle parti e dei testimoni. Le parti e i testimoni non saranno quindi necessariamente riascoltati.
Chi può presentare ricorso?
Uno dei coniugi, entrambi di comune accordo o il difensore del vincolo matrimoniale di prima istanza. Ogni ricorso deve essere motivato.
Cosa si intende per motivi di appello?
Si tratta di una richiesta scritta con cui una delle parti o il difensore del vincolo espone le ragioni del ricorso, cita le prove ed eventualmente presenta nuovi documenti su cui si baserà la richiesta. A seconda dei motivi addotti, il giudice deciderà con decreto se accogliere o meno l’appello.
Il resto del procedimento sarà identico a quello di prima istanza.
La forma canonica è la forma richiesta dalla Chiesa cattolica per la validità del matrimonio.
Il matrimonio deve essere celebrato davanti a un sacerdote o a un diacono e in presenza di due testimoni.
Gli sposi devono esprimere il loro consenso in modo libero e consapevole (can. 1108).
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente in una chiesa o in una cappella cattolica.
Gli impedimenti al matrimonio nella Chiesa cattolica sono il matrimonio con un non battezzato (vedi disparità di culto), l’età troppo giovane, l’impotenza, il fatto di essere già sposati, la parentela diretta (consanguineità), sia per alleanza (affinità), sia per adozione. Alcuni impedimenti sono comuni al diritto civile, come l’età, il vincolo matrimoniale, la consanguineità, l’affinità e l’adozione.
Tutte le persone sono tenute a rivelare al parroco, prima della celebrazione del matrimonio, gli impedimenti di cui siano a conoscenza, can. 1069. Questo è uno dei motivi della pubblicazione di matrimonio, can. 1067.
La dispensa
Nella Chiesa cattolica, i matrimoni misti e i matrimoni disparati indicano due situazioni ben distinte: l’una pone l’accento sulla differenza di confessione cristiana, l’altra sulla differenza di religione dei coniugi. In entrambe le situazioni, dovrà essere richiesta una dispensa.
Il matrimonio misto è un matrimonio tra un cattolico battezzato e un battezzato non cattolico che non appartiene alla stessa confessione cristiana (può trattarsi di un protestante, di un ortodosso o di un membro di un’altra Chiesa cristiana).
Affinché il matrimonio possa essere celebrato validamente, la Chiesa cattolica richiede una dispensa (autorizzazione speciale).
Il matrimonio disparato (o matrimonio con disparità di culto) è un matrimonio tra un cattolico battezzato e una persona non battezzata (può trattarsi di un musulmano, di un ebreo, di un ateo o di una persona senza religione). La Chiesa cattolica richiede una dispensa per disparità di culto.
In entrambi i casi, il coniuge cattolico deve promettere di conservare la propria fede, ma anche di far battezzare ed educare i figli nati dal matrimonio nella Chiesa cattolica.
Una dispensa è un’eccezione alla legge, concessa in casi specifici per un bene spirituale, can. 87, § 1.
Tale dispensa deve essere iscritta nel registro dei matrimoni. Al giorno d’oggi vengono concesse numerose dispense per disparità di culto.
Un matrimonio tra un battezzato e un non battezzato può essere sacramentale?
Nel diritto canonico, questo matrimonio, chiamato matrimonio «dispari», non può essere sacramentale. Se la persona battezzata ha ottenuto dal vescovo una dispensa dalla disparità di culto, questo matrimonio è valido, ma non sacramentale. Non si può concepire che uno dei coniugi riceva il sacramento del matrimonio e l’altro no.
Diffidate delle idee sbagliate
Molti cattolici pensano, a torto, che il matrimonio di non cattolici non sia valido e che sia quindi possibile sposare una persona divorziata da un precedente matrimonio, purché non abbia mai appartenuto alla Chiesa cattolica. Alcuni esempi:
1. Il matrimonio di due protestanti che si sposano in chiesa è considerato valido dalla Chiesa cattolica nonostante il loro divorzio e nonostante il fatto che il matrimonio non sia riconosciuto come sacramento dai protestanti.
2. Allo stesso modo, un matrimonio celebrato tra due non battezzati, siano essi ebrei, musulmani, buddisti o senza religione, è considerato un vero e proprio matrimonio, sia che si tratti di un matrimonio civile o che abbia assunto una forma religiosa. Il matrimonio è per la Chiesa cattolica una realtà naturale e sacra.
3. Natalia, non battezzata, divorziata da Piero, anch’egli non battezzato, non può sposarsi in chiesa con Enrico, battezzato, poiché il suo matrimonio civile è considerato valido dalla Chiesa, anche se i due hanno divorziato civilmente.
Prima di prendere in considerazione un matrimonio, sarà necessario avviare una procedura per richiedere il riconoscimento di nullità presso la Chiesa cattolica.
Il riconoscimento della nullità matrimoniale esiste e ogni cattolico può rivolgersi a un tribunale ecclesiastico per avviare questo processo.
Tuttavia, questa procedura è poco utilizzata:
Se vi ponete queste domande, se esitate, se avete dubbi sui motivi, se cercate semplicemente un consiglio, vi invitiamo a rivolgervi al tribunale della vostra diocesi.
Il Vicario giudiziale vi ascolterà, vi consiglierà e, se gli sembrerà che la nullità del matrimonio possa essere stabilita, vi accompagnerà in questo percorso senza giudicarvi.
La parte ricorrente (ovvero la ricorrente o il ricorrente) è la persona che ha presentato la richiesta al tribunale ecclesiastico.
La parte convenuta (ovvero la convenuta o il convenuto) è l’ex coniuge.
Il difensore del vincolo, che rappresenta la Chiesa, difende il vincolo matrimoniale e ha il dovere di insistere sui punti a favore della validità del matrimonio.
L’Officiale o Vicario giudiziale è un giudice ecclesiastico che esercita le sue funzioni a nome del vescovo diocesano. Dopo aver ascoltato le parti, dissuaderà o, al contrario, incoraggerà l’avvio di un procedimento. Se risulta che la domanda ha un fondamento serio, proporrà al ricorrente di redigere l’atto di citazione.
Il giudice istruttore si occupa delle deposizioni.
Il relatore o ponente redige la sentenza al termine del procedimento.
Il libello nel diritto canonico è la richiesta ufficiale che consente l’avvio del procedimento. La parte ricorrente ripercorre nel suo libello la storia del proprio matrimonio.
Il canone è l’equivalente di un «articolo» nei codici, sia civili che penali.
Il capo di nullità è il motivo su cui si baserà l’istruttoria per l’esame del matrimonio.
Il diritto canonico regola l’organizzazione interna della Chiesa. Il suo scopo è «la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa il bene supremo» (can. 1752).
Codice di diritto canonico
Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Jesus
Comprendre la réforme des procédures de nullité de mariage
L’ABC des nullités de mariages catholiques
Recueil de bonnes pratiques des procédures matrimoniales pour les officialités francophones
Moderatore
✠ Mgr. Charles Morerod
Curia vescovile
Rue de Lausanne 86
Casella postale
1701 Friborgo
+41 26 347 48 50
E-mail
Vicario giudiziale
Nicolas Betticher, Dr. theol., Dr. iur. can.
Notaia
Sigrid I. Sandelin, lic.phil.
1700 Friborgo, rue des Alpes 6
+41 26 510 15 30
E-mail
Juges
Waldemar Roman Barszcz , Dr. iur. can.
Małgorzata Berezowska-Sojer
Jean-Pierre Brunner, lic. iur. can.
Nadja Bühlmann, lic. utr. lur.
Astrid Kaptijn Ndiaye, Prof. theol.
Adam Kowalik , Dr. iur. can.
Helmut Steindl, Dr. theol.
Difensore del vincolo
Joseph Glaus, Dr. theol.
