Piano quadro di protezione della Conferenza dei Vescovi Svizzeri per la celebrazione di funzioni religiose con concorso di popolo

Coronavirus (COVID-19) – 6.6.2020

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha annunciato il suo piano per un graduale allentamento delle misure di protezione contro il coronavirus (COVID-19) in tre fasi (27 aprile, 11 maggio, 8 giugno).

Dal 27 aprile 2020, in conformità all’art. 6 cpv. 3 lett. l (Ordinanza 2 COVID-19), modifica del 16 aprile 2020, è nuovamente consentito celebrare i funerali all’interno dei luoghi di culto alla presenza della cerchia familiare, a partire dall’11 maggio 2020 nella cerchia ristretta d’amici a norma dell’art. 6 cpv. 3 lett. k, modifica del 29 aprile 2020 e a partire dal 28 maggio 2020, infine in modo generale, a condizione che le strutture e le manifestazioni abbiano un piano di protezione ai sensi dell’art. 6a della predetta ordinanza:

1. I gestori di tali strutture e gli organizzatori di tali eventi devono garantire, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un piano di protezione, che il rischio di contagio per i partecipanti all’evento e il numero di persone che lavorano nella struttura o all’evento sia ridotto al minimo (art. 6a cma 1).

2. Il piano di protezione deve essere conforme alle prescrizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in materia di diritto del lavoro e di sanità pubblica (art. 6a, cpv. 2).

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha comunicato che a partire dal 28 maggio 2020 le funzioni religiose con concorso di popolo – e altre manifestazioni religiose – sono nuovamente permesse, nella misura in cui sono garantiti dei piani di protezione e la ricostruzione delle catene di trasmissione (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. K e cpv. 3ter Ordinanza 2 COVID-19, modificata il 20 maggio 2020).

L’obbligo della ricostruzione delle catene di trasmissione è però dato solamente quando non può essere garantita sufficientemente la regola di distanza. Le seguenti regole sono dunque applicabili secondo l’art. 6 cpv. 3ter Ordinanza 2 COVID-19, modificata il 20 maggio 2020: (a) l’organizzatore deve iscrivere in un elenco dei presenti il nome, il cognome e il numero di telefono di tutti i partecipanti dopo averli debitamente informati; (b) deve inoltrare su richiesta al servizio cantonale competente l’elenco dei presenti ai fini dell’identificazione e informazione delle persone sospette contagiate (art. 33 LEp); non può utilizzare i dati dell’elenco dei presenti per nessun altro motivo e deve distruggerli al più tardi dopo 14 giorni.[1]

Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso altre agevolazioni. A partire dal 6 giugno 2020 ogni avvenimento con un massimo di 300 persone è nuovamente consentito (art. 6 cpv. 2 Ordinanza 2 COVID-19, modifica del 27 maggio 2020).[2] Per siffatte manifestazioni e le strutture ove hanno luogo, vanno allestiti piani di protezione (art. 6 cpv. 3 lett. a in relazione con l’art. 6d Ordinanza 2 COVID-19, modifica del 27 maggio 2020).

Nel caso in cui persone che non fanno parte dello stesso focolare non riescono a garantire la distanza sociale di 2 m più di 15 minuti senza applicare protezioni adeguate – come la maschera o separazioni come per es. il plexiglas, c’è dovere di rilievo dei dati personali (v. sopra, obbligo della ricostruzione delle catene di trasmissione; art. 6 cpv. 3 lett. b in relazione con l’art. 6e Ordinanza 2 COVID-19, modifica del 27 maggio 2020).

La Conferenza dei Vescovi Svizzeri (CVS), che raggruppa i Vescovi e gli Abati territoriali della Chiesa cattolica romana in Svizzera, in conformità alle indicazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) – nello specifico riguardo al piano quadro per la riammissione delle celebrazioni e degli assembramenti religiosi del 18 maggio 2020 – e al fine di ridurre al minimo la probabilità di contagio del coronavirus (COVID 19), promulga all’attenzione delle Diocesi e delle Abbazie territoriali il presente piano quadro di protezione, con obiettivi standard che potranno adattare alla loro situazione specifica in collaborazione con le competenti Autorità cantonali.

 Le misure di protezione sono necessarie e sensate al fine di poter gradatamente normalizzare, in modo responsabile, la vita ecclesiale e spirituale nel nostro Paese. Le restrizioni corrispondono ad un amore al prossimo e a sé stessi ben interpretato. Sicuramente si dovrà ancora aspettare un po’ di tempo prima che si possa tornare a un pieno ristabilimento della vita ecclesiale e religiosa. Siamo coscienti che le celebrazioni con concorso di popolo – e gli assembramenti religiosi – sono solo una parte di ciò che costituisce la vita cristiana, assieme alle tante forme di pratica religiosa, nelle famiglie e nelle diverse espressioni di aggregazione, come la preghiera e la liturgia domestica.

 

A) Piano di protezione per i funerali (valido dal 28 maggio 2020)

 La morte di una persona non è solo causa di lutto per i parenti, ma è sempre anche un evento sociale. Essa coinvolge l’intera comunità come ci dice l’Apostolo Paolo: “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1 Cor 12,26). Ogni comunità ha il dovere di prendersi cura dei suoi morti e dei superstiti.

a)    La celebrazione di funerali in una chiesa o in un funerario è consentita nel rispetto del piano quadro di protezione per le funzioni religiose (→B).

b)    Le prescrizioni del Consiglio federale e le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in materia di igiene e di distanziamento devono essere rigorosamente rispettate.

c)    Deve essere designata una persona responsabile del rispetto e dell’applicazione di queste regole.

d)    Le esequie (sepolture e cremazioni) siano celebrate nel modo più semplice possibile e alla presenza del minor numero possibile di partecipanti. Il numero complessivo di partecipanti può essere limitato– per le famiglie numerose – dalla scelta del luogo, considerato che le regole d’igiene e di distanziamento devono essere rispettate. Questa regola è obbligatoria nei contatti tra la famiglia e le persone che l’accompagnano (celebrante, sacrestano, onoranze funebri, …). La persona responsabile del rispetto e dell’applicazione delle regole informerà per tempo la famiglia del defunto sul numero massimo di partecipanti ammessi. Se le regole di distanza sociale non possono essere garantite, il responsabile dovrà iscrivere in un elenco i partecipanti presenti, dopo aver previamente informato la famiglia del defunto. 

e)    In caso di morte dovuta al coronavirus (COVID-19), occorre procedere come indicato dalle Autorità civili.

Questo piano di protezione entra in vigore il 28 maggio 2020 risp. 6 giugno 2020 ed è valido fino a nuovo avviso; sostituisce quello del 27 aprile 2020, risp. dell’11 maggio 2020.

 

(B) Piano di protezione per funzioni religiose con concorso di popolo in chiesa (valido a partire dal 28 maggio 2020)

 Nelle difficili condizioni di vita dell’attuale emergenza sanitaria, le celebrazioni pubbliche offrono ai credenti un sostegno e un orientamento spirituale. Tenuto conto delle iniziali misure di allentamento in altri ambiti della vita pubblica, la Conferenza dei Vescovi Svizzeri il 12 maggio 2020 si è pronunciata a favore di un allentamento del divieto di celebrare funzioni religiose con concorso di popolo, specialmente sulla base del diritto di ognuno di poter professare individualmente o in comunità la propria religione, come garantito dalla Costituzione federale. La Chiesa cattolica intende naturalmente rispettare le prescrizioni federali vigenti, in particolare quelle relative all’igiene e al distanziamento fisico.

 

1. Prima della celebrazione liturgica

a)    Va designato un responsabile per il rispetto e l’applicazione del piano di protezione.

b)    I punti di contatto devono essere puliti e disinfettati, così come i servizi igienici.

c)    Le acquasantiere rimangono vuote fino a nuovo ordine.

d)    La chiesa va ottimamente areata.

e)    All’esterno e all’interno della chiesa, in punti ben visibili, vanno affissi i cartelli con le norme relative al distanziamento e all’igiene, emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), come anche il piano di protezione in vigore localmente.

f)     Le porte d’ingresso devono essere contrassegnate in modo chiaro e le altre porte devono essere chiuse e segnalate in modo ben visibile. Allo stesso tempo, tutte le porte devono poter essere aperte in ogni momento, sia dall’interno, sia dall’esterno, in base alle norme antincendio.

g)    L’accesso alla cantoria va bloccato e reso accessibile solo all’organista e – se lo spazio lo permette – a uno o pochi altri strumentisti.

h)    Ai fedeli vanno indicate in modo intellegibile, tramite cartelli segnaletici, le porte d’entrata aperte (questo per evitare che tocchino le maniglie delle porte). Si applicano le regole delle Autorità civili circa la distanza e l’igiene. Alcune persone incaricate dalle parrocchie controllano il buon funzionamento degli ingressi.

i)      All’entrata della chiesa i fedeli si puliscono le mani con un prodotto disinfettante virucida. Le persone incaricate dalla parrocchia mettono a diposizione i dispensatori di disinfettante e controllano che ce ne sia una quantità sufficiente e che tutti ne facciano uso.

j)      L’accesso in chiesa è limitato a un numero massimo di fedeli corrispondente a un terzo della normale capacità del luogo. In ogni caso, ogni persona deve poter disporre di almeno 4 mq di spazio. Attraverso misure adeguate (ad es. il blocco di una fila di banchi su due, la rimozione di sedie, indicare i posti utilizzabili…), andrà garantito il rispetto delle distanze.

k)    Al fine di evitare che a celebrazioni ben frequentate alcuni fedeli vengano respinti, si raccomanda di mettere in atto delle procedure di prenotazione e di numerazione dei posti disponibili. Qualora dei fedeli non dovessero poter essere accolti, si consigli loro di partecipare a un’altra celebrazione (in altro luogo, altra data, eventualmente durante la settimana).

  

2. Durante la celebrazione liturgica

a)    I fedeli prendono posto nei luoghi indicati. I posti devono essere intercalati rispetto alla fila precedente e a quella successiva. Le persone incaricate dalla parrocchia controllano che queste norme siano rispettate. I nuclei familiari non vanno separati.

b)    Per l’intervento di corali liturgiche, di gruppi di cantori o di strumentisti si applichi per analogia quanto previsto nell’ambito culturale profano. Si raccomanda di preferire il dialogo tra voci soliste, brevi versetti declamati dall’assemblea o da piccoli gruppi. Il canto dell’assemblea è ridotto.

c)    Possono intervenire dei ministranti a condizione che lo spazio in presbiterio sia sufficiente.

d)    Se lo spazio è sufficiente, possono intervenire dei lettori. Essi debbono ricevere chiare istruzioni al riguardo.

e)    Non si procederà alla raccolta della colletta tramite il passaggio di cestini tra i banchi. I fedeli potranno deporre la propria offerta in un cestino apposito, posto all’uscita della chiesa.

f)     Le Specie eucaristiche (pane e vino) devono essere coperte durante tutta la preghiera eucaristica (palla). Il celebrante si disinfetta le mani all’inizio dell’offertorio. Solo chi presiede l’Eucaristia comunica al calice. I concelebranti comunicano per intinzione.

g)    Prima di distribuire la Comunione, i ministri si disinfettano le mani.  Il dialogo “il Corpo di Cristo” – “Amen” è pronunciato comunitariamente prima che si proceda alla distribuzione della Comunione. Quest’ultima deve avvenire secondo le norme igieniche prescritte. Adesivi sul pavimento segnalano la distanza minima prescritta.

h)    Il rito dello scambio della pace va omesso.

i)      Le regole di distanziamento si applicano anche alle Liturgie della Parola, Liturgie delle Ore o ad altre celebrazioni con concorso di popolo. Ogni atto simbolico che comporti il contatto fisico con un oggetto, qualsiasi esso sia, è vietato (soprattutto con l’acqua benedetta).

j)      Durante tutta la celebrazione, le persone alle quali la parrocchia avrà affidato tale compito si tengono nei pressi delle porte di ingresso e di uscita, per aprirle in caso di necessità.

k)    I Battesimi, le Prime Comunioni, le Cresime e i Matrimoni sono consentiti nel rigoroso rispetto delle regole d’igiene e di distanziamento sociale emanate dall’Autorità civile.

 

3. Dopo la celebrazione liturgica

a)    Le persone cui la parrocchia ha affidato questo compito aprono le porte d’uscita.

b)    I fedeli lasciano la chiesa secondo un ordine stabilito dalla parrocchia e nel rispetto delle regole di distanziamento e non si raggruppino sui sagrati. Una persona designata dalla parrocchia vigili affinché questo sia garantito.

c)    Dopo la celebrazione tutti i punti di contatto (oggetti, banchi, porte, servizi igienici) devono essere puliti e disinfettati.

d)    La chiesa dev’essere ottimamente areata.

 

4. Assenza alla Santa Messa

a)    La preghiera in casa in famiglia, ma anche per chi vive solo sia praticata o riscoperta.

b)    I fedeli che sono malati o che si sentono malati sono sollecitati a non presenziare alle celebrazioni liturgiche. Nel rispetto delle misure prescritte, essi possono ricevere la comunione a casa, da persone qualificate e preposte a questo servizio.

c)    I fedeli che durante la celebrazione avvertono un malore devono lasciare l’edificio sacro.

d)    I fedeli che fanno parte dei gruppi a rischio (ai sensi dell’art. 10b cpv. 2 e cpv. 3 in relazione all’allegato 6 dell’Ordinanza 2 COVID-19, modificata il 16 aprile 2020) sono invitati, per la propria tutela, a non frequentare le celebrazione liturgiche più gremite.  Si consiglia loro – sempre sotto stretta osservanza delle misure di protezione emanate dell’Autorità civile – di partecipare a celebrazioni con un minor numero di fedeli presenti, cioè alle celebrazioni feriali.

La partecipazione alle funzioni religiose e la protezione contro il contagio devono essere garantite in egual misura. Per questo motivo, la Conferenza dei Vescovi Svizzeri invita tutti i fedeli a fare con responsabilità tutto il possibile per contribuire ad arginare la pandemia.

Questo piano di protezione entra in vigore a partire dal 28 maggio 2020 risp. 6 giugno 2020 e resta in vigore fino a nuovo avviso.

Friburgo, 5 giugno 2020

 

+ Felix Gmür
Presidente

Erwin Tanner-Tiziani
Segretario generale

Traduzione in lingua italiana della versione originale realizzata dalla Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna (1.5.2020), rivista dalla Curia della Diocesi di Lugano (6.5.2020). Gli adeguamenti del 25.5.2020 sono opera della Curia vescovile di Coira. 

 ———————————–

[1] Nella misura in cui la persona coinvolta non consente esplicitamente a un ulteriore utilizzo dei suoi dati.

[2] A decorrere dal 6 luglio avvenimenti di portata maggiore, fino a 1000 persone, saranno di nuovo permessi (art. 12 cpv. 10 in relazione a II al. 3 Ordinanza 2 COVID-19, modifica del 27 maggio 2020, valida fino al 31 agosto 2020).

Piano quadro di protezione CVS 25.05.20